Art. 7.

      1. All'articolo 498 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest'ultimo sia vittima dei reati per cui si procede»;

 

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          b) al comma 4-bis, le parole: «, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario,» sono soppresse;

          c) al comma 4-ter, le parole: «Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.